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Legislazione

Rendiamo disponibili, per gli utenti del sito, alcuni regolamenti, leggi e normative (italiane e comunitarie) riguardanti il vino rosato e non:

 Ora estrapoliamo alcuni dei concetti chiave sul vino ed in particolare sul rosato.

Le definizione di vino così come la si trova nel Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, Allegato I, punto 10:

"Vino: il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve".

Inoltre, nell'allegato V, punto G:

"Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni D ed E, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinare, al momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino atto a diventare vino da tavola, in vino da tavola o in altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate".

Risulta piuttosto importante mostrare la carta analitica del DOC in Puglia, come da schema grafico seguente

i DOC di Puglia

 
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